Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 dic 2011
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) «cittadino di un paese terzo» chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE; b) «lavoratore di un paese terzo» un cittadino di un paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro retribuito conformemente al diritto o alla prassi nazionale; c) «permesso unico» un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi; d) «procedura unica di domanda» una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro, volta all’adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico.
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