Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 dic 2011
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a)
«cittadino di un paese terzo» chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE;
b)
«lavoratore di un paese terzo» un cittadino di un paese terzo, ammesso nel territorio di uno Stato membro, che soggiorni regolarmente e sia autorizzato a lavorare in tale Stato membro nel quadro di un rapporto di lavoro retribuito conformemente al diritto o alla prassi nazionale;
c)
«permesso unico» un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi;
d)
«procedura unica di domanda» una procedura, avviata a seguito di una domanda unica di autorizzazione a soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro presentata da un cittadino di un paese terzo o dal suo datore di lavoro, volta all’adozione di una decisione relativa a tale domanda di permesso unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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