Art. 35

Rimpatrio

In vigore dal 13 dic 2011
Rimpatrio Gli Stati membri possono fornire assistenza ai beneficiari di protezione internazionale che desiderano rimpatriare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:95:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo