Art. 34

Accesso agli strumenti di integrazione

In vigore dal 13 dic 2011
Accesso agli strumenti di integrazione Al fine di facilitare l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nella società, gli Stati membri garantiscono l’accesso ai programmi d’integrazione che considerano adeguati, in modo da tenere conto delle esigenze particolari dei beneficiari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o creano i presupposti che garantiscono l’accesso a tali programmi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:95:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo