Art. 27

Accesso all’istruzione

In vigore dal 13 dic 2011
Accesso all’istruzione 1.   Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari di protezione internazionale. 2.   Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari di protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.
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