Art. 27 · Accesso all’istruzione

Art. 27

Accesso all’istruzione

In vigore dal 13 dic 2011
Accesso all’istruzione 1.   Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari di protezione internazionale. 2.   Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari di protezione internazionale di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.
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