Art. 18

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

In vigore dal 13 dic 2011
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:95:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo