Art. 18 · Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

Art. 18

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

In vigore dal 13 dic 2011
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:95:oj#art-18