Art. 13
Riconoscimento dello status di rifugiato
In vigore dal 13 dic 2011
Riconoscimento dello status di rifugiato
Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III.
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