Art. 13 · Riconoscimento dello status di rifugiato

Art. 13

Riconoscimento dello status di rifugiato

In vigore dal 13 dic 2011
Riconoscimento dello status di rifugiato Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all’apolide aventi titolo al riconoscimento dello status di rifugiato in conformità dei capi II e III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:95:oj#art-13