Art. 28

Relazione

In vigore dal 13 dic 2011
Relazione 1.   Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 2.   Entro il 18 dicembre 2015, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione delle misure di cui all’.
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Relazione (Art. 28 Direttiva (UE) 2011/93) — Testo vigente | Portale Normativo