Art. 25

Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico

In vigore dal 13 dic 2011
Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio. 2.   Gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l’accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.
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Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico (Art. 25 Direttiva (UE) 2011/93) — Testo vigente | Portale Normativo