Art. 18
Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni
In vigore dal 13 dic 2011
Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni
1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli , tenuto conto dell’interesse superiore del minore.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la vittima riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere stata vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l’età della vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:93:oj#art-18