Art. 18

Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni

In vigore dal 13 dic 2011
Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni 1.   Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli , tenuto conto dell’interesse superiore del minore. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la vittima riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere stata vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove l’età della vittima dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all’assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli .
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