Art. 13

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

In vigore dal 13 dic 2011
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali: a) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; b) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale; c) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato. 2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.
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Sanzioni applicabili alle persone giuridiche (Art. 13 Direttiva (UE) 2011/93) — Testo vigente | Portale Normativo