Art. 11

Sequestro e confisca

In vigore dal 13 dic 2011
Sequestro e confisca Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti dai reati di cui agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:93:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo