Art. 4
In vigore dal 13 dic 2011
Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l’indicazione di cui all’, paragrafo 1, e all’occorrenza la lettera «L» figurano sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta che a esso si accompagna.
Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, e all’occorrenza la lettera «L» figurano sull’imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali.
Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2011:91:oj#art-4