Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 dic 2011
Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l’indicazione di cui all’, paragrafo 1, e all’occorrenza la lettera «L» figurano sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta che a esso si accompagna. Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni di cui all’, paragrafo 1, e all’occorrenza la lettera «L» figurano sull’imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali. Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
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