Art. 6
Recepimento
In vigore dal 16 nov 2011
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli della presente direttiva entro il 10 giugno 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’ della presente direttiva dal 10 giugno 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri mettono in vigore entro il 22 luglio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’, paragrafo 23, della presente direttiva, nonché all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva nella misura in cui tali disposizioni modificano l’, l’, paragrafi 4, 5 bis e 16, nonché l’, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE in relazione ai gestori dei fondi di investimento alternativi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al presente articolo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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