Art. 2
Modifiche della direttiva 2002/87/CE
In vigore dal 16 nov 2011
Modifiche della direttiva 2002/87/CE
La direttiva 2002/87/CE è così modificata:
1)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Oggetto
La presente direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui all’ della direttiva 73/239/CEE, all’ della direttiva 2002/83/CE (*4), all’ della direttiva 2004/39/CE (*5), all’ della direttiva 2005/68/CE (*6), all’ della direttiva 2006/48/CE (*7), all’ della direttiva 2009/65/CE (*8), all’articolo 14 della direttiva 2009/138/CE (*9) o agli articoli da 6 a 11 della direttiva 2011/61/UE (*10) e che appartengano a un conglomerato finanziario.
La presente direttiva modifica altresì le pertinenti norme settoriali applicabili alle imprese che sono regolamentate dalle direttive suindicate.
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) “ente creditizio”: un ente creditizio ai sensi dell’, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;
2) “impresa di assicurazione”: un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1, 2 o 3, della direttiva 2009/138/CE;
3) “impresa di investimento”: un’impresa di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, comprese le imprese di cui all’, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (*11), o un’impresa avente la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della direttiva 2004/39/CE;
4) “impresa regolamentata”: un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi;
5) “società di gestione patrimoniale”: una società di gestione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o un’impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;
5 bis) “gestore di fondi di investimento alternativi”: un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere b) e ab), della direttiva 2011/61/UE o un’impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;
6) “impresa di riassicurazione”: un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4, 5 o 6, della direttiva 2009/138/CE o una società veicolo ai sensi dell’articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE;
7) “norme settoriali”: la normativa dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale di imprese regolamentate, in particolare le direttive 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/138/CE;
8) “settore finanziario”: il settore composto da una o più delle imprese seguenti:
a)
un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari ai sensi dell’, punto 1, 5 o 21, della direttiva 2006/48/CE (in prosieguo denominati collettivamente “settore bancario”);
b)
un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 13, punto 1, 2, 4 o 5, o dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE (in prosieguo denominate collettivamente “settore assicurativo”);
c)
un’impresa di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE (in prosieguo denominate collettivamente “settore dei servizi di investimento”);
9) “impresa madre”: un’impresa madre ai sensi dell’ della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (*12), od ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, eserciti effettivamente un’influenza dominante su un’altra impresa;
10) “impresa figlia”: un’impresa figlia ai sensi dell’ della direttiva 83/349/CEE od ogni impresa su cui un’impresa madre eserciti effettivamente, secondo le autorità competenti, un’influenza dominante od ogni filiazione di tale impresa figlia;
11) “partecipazione”: una partecipazione ai sensi dell’articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (*13), oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
12) “gruppo”: un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;
12 bis) “controllo”: relazione tra un’impresa madre e un’impresa figlia di cui all’ della direttiva 83/349/CEE o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;
13) “stretti legami”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da un controllo o una partecipazione o una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche siano legate permanentemente alla stessa persona da un legame di controllo;
14) “conglomerato finanziario”: un gruppo o sottogruppo a capo del quale vi sia un’impresa regolamentata ovvero del quale almeno una delle imprese figlie di tale gruppo o sottogruppo sia un’impresa regolamentata, e che soddisfi le seguenti condizioni:
a)
qualora a capo del gruppo o sottogruppo vi sia un’impresa regolamentata:
i)
tale impresa sia l’impresa madre di un’impresa del settore finanziario, un’impresa che detiene una partecipazione in un’impresa del settore finanziario o un’impresa legata a un’impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
ii)
almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e
iii)
le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva; ovvero
b)
qualora a capo del gruppo o sottogruppo non vi sia un’impresa regolamentata:
i)
le attività del gruppo o del sottogruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell’, paragrafo 1, della presente direttiva;
ii)
almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e
iii)
le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva;
15) “società di partecipazione finanziaria mista”: un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede sociale nell’Unione, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;
16) “autorità competenti”: le autorità nazionali degli Stati membri preposte, in forza di legge o regolamento, all’esercizio della vigilanza sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d’investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che a livello di gruppo;
17) “autorità competenti rilevanti”:
a)
le autorità competenti degli Stati membri preposte all’esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente a un conglomerato finanziario, in particolare la capogruppo di un settore;
b)
il coordinatore designato a norma dell’articolo 10, se diverso dalle autorità di cui alla lettera a);
c)
altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui alle lettere a) e b);
18) “operazioni intragruppo”: tutte le operazioni con le quali le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario si affidano direttamente o indirettamente ad altre imprese dello stesso gruppo o a qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami per adempiere un’obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito;
19) “concentrazione dei rischi”: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure a una combinazione o interazione di tali rischi.
Fino all’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 1, lettera b), il parere di cui al punto 17, lettera c), tiene conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dalle imprese regolamentate del conglomerato finanziario in altri Stati membri, specie se essa supera il 5 %, e dell’importanza all’interno del conglomerato finanziario di qualsiasi impresa regolamentata che sia stabilita in un altro Stato membro.
(*4) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1)."
(*5) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1)."
(*6) Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1)."
(*7) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1)."
(*8) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32)."
(*9) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)."
(*10) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1)."
(*11)
GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201."
(*12)
GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1."
(*13)
GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.»;"
2)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Si considera che le attività di un gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi dell’, punto 14, lettera b), punto i), se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese regolamentate e non regolamentate, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore a un coefficiente del 40 %.
2. Si considera che le attività svolte nei diversi settori finanziari siano significative, ai sensi dell’, punto 14, lettera a), punto iii), o lettera b), punto iii), se per ciascun settore finanziario il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario e il totale dei requisiti di solvibilità delle predette imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo è superiore a un coefficiente del 10 %.
Ai fini della presente direttiva, il settore finanziario di minori dimensioni di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più basso e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più alto. Ai fini del calcolo del valore medio e della valutazione del settore finanziario di minori dimensioni e di quello più importante, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente.
Le società di gestione patrimoniale si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.
I gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.
3. Le attività svolte nei diversi settori si presume siano significative ai sensi dell’, punto 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii), anche qualora il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni all’interno del gruppo superi 6 miliardi di EUR.
Se il gruppo non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l’applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.
Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.
3 bis. Se il gruppo raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma il settore di minori dimensioni non supera 6 miliardi di EUR, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l’applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.
Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.»;
b)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
escludere un’impresa dal calcolo dei coefficienti, nei casi contemplati all’, paragrafo 5, a meno che l’impresa non si sia trasferita da uno Stato membro in un paese terzo e vi siano elementi che inducano a ritenere che l’impresa abbia cambiato ubicazione per eludere la regolamentazione.»;
ii)
è aggiunta la lettera seguente:
«c)
escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l’identificazione di un conglomerato finanziario e considerate nel loro insieme siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.»;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e di comune accordo, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con uno o più dei seguenti parametri, o anche aggiungere uno o più di tali parametri, qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare di cui alla presente direttiva: struttura dei redditi, attività fuori bilancio, patrimonio totale gestito.»;
d)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«8. L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14) (ABE), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15) (AEAP) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*16) (AESFEM) (in prosieguo denominate collettivamente «AEV») emanano, tramite il comitato congiunto delle AEV (comitato congiunto), orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione dei paragrafi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del presente articolo.
9. Le autorità competenti riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall’applicazione della vigilanza supplementare e rivedono i criteri quantitativi enunciati nel presente articolo e le analisi basate sul rischio applicate ai gruppi finanziari.
(*14)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12."
(*15)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48."
(*16)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;"
3)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«A tal fine:
—
le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo cooperano strettamente,
—
un’autorità competente la quale sia del parere che un’impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato in virtù della presente direttiva comunica tale parere alle altre autorità competenti interessate e al comitato congiunto.»;
b)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale e il comitato congiunto.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web l’elenco dei conglomerati finanziari definiti a norma dell’, punto 14. Tali informazioni sono accessibili tramite un collegamento ipertestuale presente sul sito web di ciascuna delle AEV.
Il nome di ciascuna impresa regolamentata di cui all’ facente parte di un conglomerato finanziario è inserito in un elenco, che il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web.»;
4)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le imprese regolamentate la cui impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione;»
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni impresa regolamentata, non soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del paragrafo 2, la cui impresa madre sia un’impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo è assoggettata a vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario, nei limiti e nei modi previsti all’articolo 18.»;
c)
al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per l’esercizio di tale vigilanza supplementare occorre che almeno una delle imprese sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’ e che siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 14, lettera a), punto ii), o punto 14, lettera b), punto ii), e all’, paragrafo 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii). Le autorità competenti rilevanti decidono avendo riguardo agli obiettivi della vigilanza supplementare fissati dalla presente direttiva.»;
5)
all’, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui al paragrafo 2, primo comma, le seguenti imprese sono incluse nell’ambito della vigilanza supplementare in conformità dell’allegato I:
a)
un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari;
b)
un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;
c)
un’impresa di investimento;
d)
una società di partecipazione finanziaria mista.
4. Nel calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per un conglomerato finanziario applicando il metodo 1 (consolidamento contabile), di cui all’allegato I della presente direttiva, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e portata del consolidamento, in particolare ai sensi degli articoli 133 e 134 della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 221 della direttiva 2009/138/CE.
Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all’allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall’impresa madre o da un’impresa che detiene una partecipazione in un’altra impresa del gruppo.»;
6)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell’Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi oppure adottare altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l’allineamento dell’applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all’applicazione degli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 244 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»;
7)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell’Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi e requisiti qualitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi oppure disporre altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l’allineamento dell’applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all’applicazione dell’articolo 245 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»;
8)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri provvedono affinché in ciascuna delle imprese incluse nel campo d’applicazione della vigilanza supplementare in applicazione dell’ siano istituiti adeguati meccanismi di controllo interno in grado di elaborare i dati e le informazioni pertinenti per l’esercizio della vigilanza supplementare.
Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, forniscano periodicamente all’autorità competente informazioni relative alla propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative.
Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, rendano pubbliche annualmente, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e della propria struttura di governo societario e organizzativa.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Le autorità competenti allineano l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»;
9)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 9 ter
Prove di stress
1. Gli Stati membri possono prevedere che il coordinatore assicuri la periodica effettuazione di opportune prove di stress sui conglomerati finanziari. Essi prevedono che le autorità competenti rilevanti cooperino pienamente con il coordinatore.
2. Ai fini delle prove di stress a livello dell’Unione, le AEV possono, tramite il comitato congiunto e in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*17), sviluppare parametri supplementari che tengano conto dei rischi specifici associati ai conglomerati finanziari, a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. Il coordinatore comunica i risultati delle prove di stress al comitato congiunto.
(*17)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;"
10)
all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:
a)
al punto ii), il primo comma è sostituito dal seguente:
«ii)
qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell’Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di tali imprese abbia ricevuto l’autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall’autorità competente preposta alla vigilanza dell’impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;»
b)
il punto iii) è sostituito dal seguente:
«iii)
qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell’Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese abbia ricevuto l’autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione all’impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante;»
11)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatta salva la possibilità di delegare specifiche competenze e responsabilità in materia di vigilanza stabilite dagli atti legislativi dell’Unione, la presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario non pregiudica i compiti e le responsabilità attribuiti alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. La collaborazione richiesta ai sensi della presente sezione e l’esercizio dei compiti elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all’articolo 12 e, fatti salvi i requisiti di riservatezza e compatibilità con la legislazione dell’Unione, il grado adeguato di coordinamento e collaborazione con le autorità di vigilanza competenti di paesi terzi, laddove appropriato, sono assicurati tramite collegi istituiti ai sensi dell’articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono rispecchiati separatamente in accordi scritti di coordinamento conclusi ai sensi dell’articolo 131 della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Il coordinatore, in qualità di presidente di un collegio istituito ai sensi dell’articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, decide quali altre autorità competenti partecipano alle riunioni o alle attività del collegio.»;
12)
all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l’identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell’impresa madre capogruppo, nonché le autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;»
13)
all’articolo 12 bis è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. I coordinatori forniscono al comitato congiunto le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Il comitato congiunto mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni relative alla forma giuridica e alla struttura di governo societario e organizzativa dei conglomerati finanziari.»;
14)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 12 ter
Orientamenti comuni
1. Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti comuni sulle modalità di conduzione, da parte dell’autorità competente, delle valutazioni basate sul rischio applicabili ai conglomerati finanziari. Tali orientamenti assicurano, in particolare, che le valutazioni basate sul rischio includano appositi strumenti atti a garantire la possibilità di valutare i rischi di gruppo cui sono esposti i conglomerati finanziari.
2. Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati a elaborare prassi di vigilanza che permettano alla vigilanza supplementare delle società di partecipazione finanziaria mista di integrare opportunamente, a seconda dei casi, la vigilanza di gruppo ai sensi delle direttive 98/78/CE e 2009/138/CE o la vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Gli orientamenti permettono all’azione di vigilanza di ricomprendere tutti i pertinenti rischi eliminando al tempo stesso la possibilità di duplicazioni di vigilanza e prudenziali.»;
15)
l’articolo 18 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Imprese madri in un paese terzo»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità competenti possono applicare altri metodi idonei a garantire un’adeguata vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Tali metodi sono approvati dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti. In particolare, le autorità competenti possono disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione e possono applicare la presente direttiva alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione. Le autorità competenti garantiscono che tali metodi conseguano l’obiettivo di vigilanza supplementare fissato della presente direttiva e li comunicano alle altre autorità competenti interessate e alla Commissione.»;
16)
l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi
L’articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/48/CE, l’articolo 10 bis della direttiva 98/78/CE e l’articolo 264 della direttiva 2009/138/CE si applicano mutatis mutandis alla negoziazione di accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»;
17)
il titolo del capo III è sostituito dal seguente:
«
ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE
»;
18)
l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Poteri conferiti alla Commissione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 quater riguardo alle modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei seguenti settori:
a)
formulazione più precisa delle definizioni di cui all’, al fine di tener conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari;
b)
adeguamento della terminologia e formulazione delle definizioni della presente direttiva in conformità degli atti successivi dell’Unione concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;
c)
definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all’allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali.
Tali misure non includono l’oggetto del potere delegato e conferito alla Commissione con riferimento agli elementi elencati all’articolo 21 bis.»;
19)
all’articolo 21, i paragrafi 2, 3 e 5 sono soppressi;
20)
l’articolo 21 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«d)
l’, paragrafo 2, per garantire l’uniformità del formato (con istruzioni) e determinare la frequenza e, ove opportuno, le date per la trasmissione.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Al fine di garantire un’applicazione uniforme degli e dell’allegato II, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di cui all’ e per coordinare le disposizioni adottate a norma degli e dell’allegato II.
Il comitato congiunto presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.
Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Entro due anni dall’adozione di norme tecniche di attuazione conformemente al paragrafo 2 bis, gli Stati membri impongono un formato uniforme, determinano la frequenza e le date per la notifica dei calcoli di cui al presente articolo.»;
21)
al capo III sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 21 ter
Orientamenti comuni
Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, gli orientamenti comuni di cui all’, paragrafo 8, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 5, all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 12 ter e all’articolo 21, paragrafo 4, secondo la procedura di cui all’articolo 56 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 21 quater
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 20 è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 9 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sul potere delegato al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
22)
all’articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:
«In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l’inclusione delle società di gestione patrimoniale:
a)
nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;
b)
qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e
c)
nell’ambito della procedura di identificazione ai sensi dell’, paragrafo 2.»;
23)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 30 bis
Gestori di fondi di investimento alternativi
1. In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l’inclusione dei gestori di fondi di investimento alternativi:
a)
nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;
b)
qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e
c)
nella procedura di identificazione ai sensi dell’, paragrafo 2.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri determinano o incaricano le loro autorità competenti di determinare in base a quali norme settoriali (settore bancario, settore assicurativo o settore dei servizi d’investimento) i gestori di fondi di investimento alternativi sono inclusi nella vigilanza su base consolidata o nella vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera a). Ai fini del presente paragrafo, le pertinenti norme settoriali concernenti forma e portata dell’inclusione degli enti finanziari si applicano mutatis mutandis ai gestori di fondi di investimento alternativi. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), il gestore di fondi di investimento alternativi è trattato come appartenente al settore in cui è incluso in virtù del paragrafo 1, lettera a).
Qualora un gestore di fondi di investimento alternativi faccia parte di un conglomerato finanziario, ogni riferimento a imprese regolamentate e ad autorità competenti e autorità competenti rilevanti si intende pertanto, ai fini della presente direttiva, come comprendente, rispettivamente, i gestori di fondi di investimento alternativi e le autorità competenti preposte all’esercizio della vigilanza su detti gestori. Ciò vale, mutatis mutandis, con riferimento ai gruppi di cui al paragrafo 1, lettera a).»;
24)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dir:2011:89:oj#art-2