Art. 28

Recepimento

In vigore dal 25 ott 2011
Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 13 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure in forma di documenti. La Commissione utilizza detti documenti ai fini della relazione di cui all’. Essi applicano tali misure a decorrere dal 13 giugno 2014. Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
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