Art. 15

Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

In vigore dal 25 ott 2011
Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori 1.   Fatto salvo l’ della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (20), se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 9 a 14 della presente direttiva, eventuali contratti accessori sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall’, paragrafo 2, e dall’ della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri stabiliscono norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti.
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