Art. 3

In vigore dal 2 set 2011
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 5 ottobre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 ottobre 2012. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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