Art. 2

In vigore dal 2 set 2011
L’equipaggiamento elencato all’allegato A.1 quale trasferito dall’allegato A.2 prodotto prima del 5 ottobre 2012, conformemente alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può essere commercializzato e utilizzato a bordo di un’unità natante dell’Unione europea fino al 5 ottobre 2014.
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