Art. 12
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 8 giu 2011
Identificazione degli operatori economici
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici notifichino, su richiesta, alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dall’immissione sul mercato dell’AEE:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un’AEE;
b)
qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un’AEE.
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