Art. 12 · Identificazione degli operatori economici

Art. 12

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 8 giu 2011
Identificazione degli operatori economici Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici notifichino, su richiesta, alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dall’immissione sul mercato dell’AEE: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un’AEE; b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un’AEE.
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