Art. 63
Modifiche della direttiva 2009/65/CE
In vigore dal 8 giu 2011
Modifiche della direttiva 2009/65/CE
La direttiva 2009/65/CE è così modificata:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 50 bis
Per assicurare l’uniformità tran-settoriale ed eliminare i disallineamenti tra gli interessi delle imprese che “confezionano” prestiti in titoli negoziabili e in altri strumenti finanziari (cedenti) e gli OICVM che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari, la Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 112 bis e alle condizioni di cui agli articoli 112 ter e 112 quater, misure che stabiliscono i requisiti nei seguenti ambiti:
a)
i requisiti che il cedente deve rispettare perché l’OICVM sia autorizzato a investire in titoli o altri strumenti finanziari di questo tipo emessi dopo il 1o gennaio 2011, ivi compresi requisiti che garantiscano che il cedente conservi un interesse economico netto non inferiore al 5 %;
b)
i requisiti qualitativi che devono rispettare gli OICVM che investono in tali titoli o altri strumenti finanziari.»;
2)
all’articolo 112, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 50 bis è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 112 bis.»;
3)
all’articolo 112 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La delega di potere di cui agli può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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