Art. 55

Composizione delle controversie

In vigore dal 8 giu 2011
Composizione delle controversie In caso di disaccordo tra le autorità competenti degli Stati membri sulla valutazione, l’azione o l’omissione da parte di un’autorità competente nei settori in cui la presente direttiva richiede la cooperazione o il coordinamento tra le autorità competenti di più di uno Stato membro, le autorità competenti possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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