Art. 1
In vigore dal 1 giu 2011
La direttiva 98/70/CE è modificata come segue:
1)
L’allegato I è così modificato:
a)
Il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:
«(1)
I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2008. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2008 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»;
b)
il testo della nota (6) è sostituito dal seguente:
«(6)
Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2008.»;
2)
all’allegato II, il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:
«(1)
I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2009. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2009 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»;
3)
l’allegato III è sostituito dal testo contenuto nell’allegato alla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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