Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 giu 2011
La direttiva 98/70/CE è modificata come segue: 1) L’allegato I è così modificato: a) Il testo della nota 1 è sostituito dal seguente: «(1) I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2008. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2008 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»; b) il testo della nota (6) è sostituito dal seguente: «(6) Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2008.»; 2) all’allegato II, il testo della nota 1 è sostituito dal seguente: «(1) I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2009. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2009 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»; 3) l’allegato III è sostituito dal testo contenuto nell’allegato alla presente direttiva.
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