Art. 14

In vigore dal 5 apr 2011
Fatte salve le disposizioni relative all’esercizio collettivo dei loro diritti, l’ si applica agli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione, a meno che la fusione sia stata approvata dall’assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:35:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo