Art. 14
In vigore dal 5 apr 2011
Fatte salve le disposizioni relative all’esercizio collettivo dei loro diritti, l’ si applica agli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione, a meno che la fusione sia stata approvata dall’assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.
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