Art. 18

Revoca della delega

In vigore dal 9 mar 2011
Revoca della delega 1.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 5, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca. 3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2011:24:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Revoca della delega (Art. 18 Direttiva (UE) 2011/24) — Testo vigente | Portale Normativo