Art. 17

Esercizio della delega

In vigore dal 9 mar 2011
Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’, paragrafo 5 e all’, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 aprile 2011. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’. 2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli .
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Esercizio della delega (Art. 17 Direttiva (UE) 2011/24) — Testo vigente | Portale Normativo