Art. 23
Valutazione
In vigore dal 15 feb 2011
Valutazione
1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento della cooperazione amministrativa prevista dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa in conformità della presente direttiva nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale.
3. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell’efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui all’ nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
4. La Commissione redige, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della presente direttiva.
5. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell’Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.
6. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4, come pure le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicate ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio, e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.
Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al presente paragrafo possono essere utilizzati dagli Stati membri per fini analitici, ma non pubblicate o comunicate ad altre persone o organismi senza l’esplicito accordo della Commissione.
Storico versioni
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