Art. 1

In vigore dal 7 dic 2010
L’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 97 A decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:88:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo