Art. 1
In vigore dal 7 dic 2010
L’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 97
A decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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