Art. 73

Riesame

In vigore dal 24 nov 2010
Riesame 1.   Entro il 7 gennaio 2016, e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di riesame dell’attuazione della presente direttiva, redatta sulla base delle informazioni di cui all’ corredandola di proposte legislative. La relazione include una valutazione della necessità dell’intervento dell’Unione mediante la definizione o l’aggiornamento di requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e per le norme in materia di monitoraggio e conformità per le attività nell’ambito delle conclusioni sulle BAT adottate nel corso del triennio precedente, sulla base dei seguenti criteri: a) l’impatto delle attività in questione sull’ambiente nel suo complesso; e b) lo stato di applicazione delle migliori tecniche disponibili per le attività in questione. Tale valutazione prende in considerazione il parere del forum di cui all’, paragrafo 4. Nel caso di grandi impianti di combustione il capo III e l’allegato V della presente direttiva sono considerati rappresentativi delle prescrizioni minime a livello di Unione. La relazione è eventualmente corredata da una proposta legislativa. Ove la valutazione di cui al secondo comma individui una siffatta necessità, la proposta legislativa contiene disposizioni che definiscono o aggiornano requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e le norme in materia di monitoraggio e verifica della conformità per le attività in questione. 2.   Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione riesamina la necessità di controllare le emissioni derivanti: a) dalla combustione dei carburanti nelle installazioni con una potenza termica nominale totale inferiore a 50 MW; b) dall’allevamento intensivo di bovini; e c) dallo spargimento di effluenti. La Commissione riferisce i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa. 3.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla definizione nell’allegato I di: a) valori soglia di capacità differenziati per l’allevamento di diverse specie di pollame, tra cui il caso specifico delle quaglie; b) valori soglia di capacità per il simultaneo allevamento di diversi tipi di animali nella stessa installazione. La Commissione riferisce i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, con una proposta legislativa.
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