Art. 62
Relazione sulla conformità
In vigore dal 24 nov 2010
Relazione sulla conformità
Il gestore fornisce all’autorità competente, su richiesta, dati che consentono a quest’ultima di verificare il rispetto di uno dei seguenti elementi:
a)
i valori limite di emissione negli scarichi gassosi, i valori limite di emissione diffusa e i valori limite di emissione totale;
b)
i requisiti del piano di riduzione di cui all’allegato VII, parte 5;
c)
le deroghe concesse conformemente all’, paragrafi 2 e 3.
Ciò può includere un piano di gestione dei solventi preparato conformemente all’allegato VII, parte 7.
Storico versioni
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