Art. 48

Controllo delle emissioni

In vigore dal 24 nov 2010
Controllo delle emissioni 1.   Gli Stati membri assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente alle parti 6 e 7 dell’allegato VI. 2.   L’installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto nell’allegato VI, parte 6, punto 1. 3.   L’autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni. 4.   Tutti i risultati dei controlli sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all’autorità competente di verificare l’osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione contenuti nell’autorizzazione. 5.   Non appena siano disponibili nell’Unione tecniche di misurazione opportune, la Commissione, mediante atti delegati conformemente all’ e fatte salve le condizioni stabilite dagli , fissa la data a decorrere dalla quale devono essere effettuate le misurazioni in continuo relative alle emissioni nell’atmosfera di diossine, metalli pesanti e furani.
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