Art. 48 · Controllo delle emissioni

Art. 48

Controllo delle emissioni

In vigore dal 24 nov 2010
Controllo delle emissioni 1.   Gli Stati membri assicurano che il controllo delle emissioni sia effettuato conformemente alle parti 6 e 7 dell’allegato VI. 2.   L’installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto nell’allegato VI, parte 6, punto 1. 3.   L’autorità competente stabilisce la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni. 4.   Tutti i risultati dei controlli sono registrati, elaborati e presentati in modo tale da consentire all’autorità competente di verificare l’osservanza delle condizioni di funzionamento e dei valori limite di emissione contenuti nell’autorizzazione. 5.   Non appena siano disponibili nell’Unione tecniche di misurazione opportune, la Commissione, mediante atti delegati conformemente all’ e fatte salve le condizioni stabilite dagli , fissa la data a decorrere dalla quale devono essere effettuate le misurazioni in continuo relative alle emissioni nell’atmosfera di diossine, metalli pesanti e furani.
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