Art. 3

In vigore dal 22 ott 2010
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 10 dicembre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione tra queste e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 dicembre 2011. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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