Art. 2
In vigore dal 22 ott 2010
Un dispositivo, figurante nella colonna 1 dell’allegato A.1 come «nuova voce» o trasferito dall’allegato A.2 all’allegato A.1, che sia stato prodotto anteriormente alla data di cui all’, paragrafo 1, conformemente alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può essere commercializzato e utilizzato a bordo di un’unità natante comunitaria nei due anni successivi alla data di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
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