Art. 4

Costi di interpretazione e traduzione

In vigore dal 20 ott 2010
Costi di interpretazione e traduzione Gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione derivanti dall’applicazione degli , indipendentemente dall’esito del procedimento.
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Costi di interpretazione e traduzione (Art. 4 Direttiva (UE) 2010/64) — Testo vigente | Portale Normativo