Art. 5
Qualità dell’interpretazione e della traduzione
In vigore dal 20 ott 2010
Qualità dell’interpretazione e della traduzione
1. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che l’interpretazione e la traduzione fornite rispettino la qualità richiesta ai sensi dell’, paragrafo 8, e dell’, paragrafo 9.
2. Al fine di assicurare un servizio di interpretazione e di traduzione adeguato e un accesso efficiente a tale servizio, gli Stati membri si impegnano a istituire un registro o dei registri di traduttori e interpreti indipendenti e debitamente qualificati. Una volta istituiti, tali registri, se del caso, sono messi a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti.
3. Gli Stati membri assicurano che gli interpreti e i traduttori rispettino la riservatezza per quanto riguarda l’interpretazione e la traduzione fornite ai sensi della presente direttiva.
Storico versioni
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