Art. 5
Finalità delle procedure
In vigore dal 22 set 2010
Finalità delle procedure
Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:
a)
la ricerca di base;
b)
la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:
i)
la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
ii)
la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante; oppure
iii)
il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini agronomici;
c)
per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell’ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
d)
la protezione dell’ambiente naturale, nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;
e)
la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;
f)
l’insegnamento superiore o la formazione ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;
g)
le indagini medico-legali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:63:oj#art-5