Art. 4

Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento

In vigore dal 22 set 2010
Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento 1.   Gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l’uso di animali vivi possa essere utilizzato in sostituzione di una procedura. 2.   Gli Stati membri assicurano che il numero di animali utilizzati nei progetti sia ridotto al minimo senza compromettere gli obiettivi del progetto. 3.   Gli Stati membri assicurano il perfezionamento dell’allevamento, della sistemazione e della cura, e dei metodi usati nelle procedure, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato per gli animali. 4.   Il presente articolo è attuato, nel quadro della scelta dei metodi, in conformità dell’.
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