Art. 40

Rilascio dell’autorizzazione del progetto

In vigore dal 22 set 2010
Rilascio dell’autorizzazione del progetto 1.   L’autorizzazione del progetto è limitata alla procedure che sono state oggetto di: a) una valutazione del progetto; e b) una classificazione della gravità attribuita a dette procedure. 2.   L’autorizzazione del progetto specifica: a) l’utilizzatore che realizza il progetto; b) le persone responsabili della realizzazione globale del progetto e la sua conformità alla relativa autorizzazione; c) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto, se del caso; e d) eventuali condizioni specifiche derivanti dalla valutazione del progetto, incluso se e quando il progetto debba essere oggetto di valutazione retrospettiva. 3.   L’autorizzazione del progetto è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni. 4.   Gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione a progetti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti devono soddisfare requisiti regolatori o se tali progetti impiegano animali a scopi di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.
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