Art. 40
Rilascio dell’autorizzazione del progetto
In vigore dal 22 set 2010
Rilascio dell’autorizzazione del progetto
1. L’autorizzazione del progetto è limitata alla procedure che sono state oggetto di:
a)
una valutazione del progetto; e
b)
una classificazione della gravità attribuita a dette procedure.
2. L’autorizzazione del progetto specifica:
a)
l’utilizzatore che realizza il progetto;
b)
le persone responsabili della realizzazione globale del progetto e la sua conformità alla relativa autorizzazione;
c)
gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto, se del caso; e
d)
eventuali condizioni specifiche derivanti dalla valutazione del progetto, incluso se e quando il progetto debba essere oggetto di valutazione retrospettiva.
3. L’autorizzazione del progetto è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni.
4. Gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione a progetti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti devono soddisfare requisiti regolatori o se tali progetti impiegano animali a scopi di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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