Art. 34

Ispezioni a cura degli Stati membri

In vigore dal 22 set 2010
Ispezioni a cura degli Stati membri 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti effettuino ispezioni regolari di tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori, compresi i rispettivi stabilimenti, per verificare la conformità con i requisiti della presente direttiva. 2.   L’autorità competente adatta la frequenza delle ispezioni in base all’analisi del rischio per ciascuno stabilimento, tenendo conto dei seguenti elementi: a) numero e specie degli animali alloggiati; b) documentazione attestante la conformità dell’allevatore, fornitore o utilizzatore ai requisiti della presente direttiva; c) numero e tipi di progetti realizzati dall’utilizzatore in questione; e d) qualsiasi informazione che possa indicare una non conformità. 3.   Almeno un terzo degli utilizzatori è sottoposto ogni anno a ispezione in base all’analisi del rischio di cui al paragrafo 2. Tuttavia, gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l’anno. 4.   Una percentuale appropriata di ispezioni è effettuata senza preavviso. 5.   I registri di tutte le ispezioni è conservata per almeno cinque anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:63:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo