Art. 34
Ispezioni a cura degli Stati membri
In vigore dal 22 set 2010
Ispezioni a cura degli Stati membri
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti effettuino ispezioni regolari di tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori, compresi i rispettivi stabilimenti, per verificare la conformità con i requisiti della presente direttiva.
2. L’autorità competente adatta la frequenza delle ispezioni in base all’analisi del rischio per ciascuno stabilimento, tenendo conto dei seguenti elementi:
a)
numero e specie degli animali alloggiati;
b)
documentazione attestante la conformità dell’allevatore, fornitore o utilizzatore ai requisiti della presente direttiva;
c)
numero e tipi di progetti realizzati dall’utilizzatore in questione; e
d)
qualsiasi informazione che possa indicare una non conformità.
3. Almeno un terzo degli utilizzatori è sottoposto ogni anno a ispezione in base all’analisi del rischio di cui al paragrafo 2. Tuttavia, gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l’anno.
4. Una percentuale appropriata di ispezioni è effettuata senza preavviso.
5. I registri di tutte le ispezioni è conservata per almeno cinque anni.
Storico versioni
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